INAC: novità sul congedo parentale

La legge di bilancio 2023 ha disposto l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennizzo del congedo parentale per 1 solo mese, da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Ora Inps con la pubblicazione della circolare n.45 del 16 maggio 2023 fornisce maggiori informazioni in merito alla fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

La novità interessa i congedi decorrenti dal 1° gennaio 2023, pertanto l’indennizzo e’ riconosciuto ai genitori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Come già detto, l’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti: se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente. Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessio da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale

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