DECRETO CARBURANTE

Il decreto-legge del 18 marzo 2026, n. 33 contiene un pacchetto di interventi a tempo per calmierare i prezzi del carburante dopo il rialzo subito a causa del conflitto in Medio Oriente.
La prima misura, di cui saranno beneficiari cittadini e imprese, senza alcuna esclusione, prevede una rimodulazione temporanea delle accise, intervenendo direttamente sul carico fi scale che grava sui principali prodotti energetici.
Nello specifico, l’articolo 2 del provvedimento ridetermina le aliquote delle accise per benzina e gasolio, abbassandole dagli attuali 672,90 euro a 472,90 euro per 1.000 litri, e per il gpl da 267,77 euro a 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.
Tale manovra si traduce in una riduzione, comprensiva di IVA, di 0,25 centesimi al litro del prezzo finale per benzina e gasolio e di 0,12 centesimi al litro per il gpl.
L’efficacia di questa riduzione, sebbene immediata, è circoscritta nel tempo poiché, al momento, ha una durata di soli 20 giorni, ma il Governo non esclude una estensione.
La misura è generale e certamente interessate alla disposizione sono anche le imprese che esercitano attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla forma giuridica adottata; tuttavia, l’incidenza reale del beneficio sul prezzo finale del gasolio destinato all’esercizio delle attività agricole risulta sensibilmente inferiore rispetto agli altri comparti, considerato che il settore gode strutturalmente di un’accisa agevolata che, per quanto concerne il gasolio, è pari al 22% dell’accisa ordinaria fissata dall’attuale decreto in euro 472,90 (e di un’IVA ridotta al 10%).
In conseguenza di ciò, l’attuale accisa per ogni litro di gasolio è pari a 0,10 centesimi, con una riduzione rispetto a prima di soli 4 centesimi al litro che, in termini concreti, rischia di rappresentare un risparmio meramente simbolico.

Più specifica invece è la misura che riguarda le imprese esercenti l’attivita’ di pesca. Infatti, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attivita’, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
La precisazione è importante per quelle imprese che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 DPR 633/72 in quanto in ogni caso il credito di imposta andrà sempre commisurato al costo al netto dell’IVA.

Il credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (vedi anche eventuali riduzione accise), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche’ alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Come specificato dalla norma in questo caso l’agevolazione spetta per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica.
Si ritiene quindi che il decreto di prossima emanazione richiederà che l’impresa abbia un codice ATECO compatibile con l’attività ittica oltre che un documenti che attesti l’utilizzo del carburante acquistato per l’alimentazione dei mezzi.
A tal fine quindi, a scopo precauzionale in assenza al momento di istruzioni, si ritiene opportuno che le fatture, laddove questo non sia già evidente, rechino l’indicazione che il carburante è destinato a tali mezzi magari indicando anche la targa/matricola o altro segno identificativo della barca proprio per determinarne in modo univoco il motivo del suo utilizzo.
Dal momento che per il credito di imposta è valido anche per le fatture di acquisto per il mese di marzo, qualora si siano già ricevute fatture per acquisto carburante privi di tale indicazioni, si consiglia di richiedere una nota credito ed una riemissione di fattura con tali specifiche indicazioni.
Si resta in attesa del decreto che stabilirà le modalità operative per fruire del credito di imposta.
Gli uffici fiscali sono a vostra disposizione per informazioni.

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